Art. 56.
1. L'articolo 2046 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2046. - (Danno cagionato dall'incapace). - Risponde del danno anche la persona che non aveva la capacità d'intendere
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o di volere al momento in cui lo ha cagionato.
Salvo il caso in cui l'incapacità derivi da colpa dell'autore, il giudice può moderare l'ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all'età, alla gravità dello stato d'incapacità e alle condizioni economiche delle parti».